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OPERA PIA CORDELLINA: STORIA
Lo statuto del 1999
 

Quello che segue è un estratto dell' "Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/99 di registro del 20 febbraio 1999', data di approvazione delle modifiche allo statuto dell'Opera Pia Cordellina. Il testo completo è visualizzabile e scaricabile in formato PDF. link

Art. 1 - Denominazione e origine
1. L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, già denominata “Collegio Comunale Cordellina” e, successivamente, “Opera Pia Collegio Cordellina", ora si denomina "Opera Pia Cordellina”.
2. L'Istituzione deve la sua origine all’atto testamentario del 20 ottobre 1828 e al codicillo del 16 marzo 1829, voluto dal nobile Nicolò Bissari, il quale, come erede della sostanza a lui pervenuta in forza del testamento di Ludovico Cordellina, costituì un collegio convitto comunale, nei locali del complesso detto San Marcello, già esistenti e che il Comune di Vicenza migliorò con quanto gli pervenne dal patrimonio di Pietro Scalcerle.
3. L'Opera Pia Cordellina è stata eretta quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) con R.D. del 14 settembre 1914, modificato con R.D. del 2 maggio 1932.
4. L'Opera Pia Cordellina è regolata dalle leggi dello Stato, della Regione del Veneto e dal proprio Statuto.
5. L'Opera Pia Cordellina ha sede legale in Vicenza, Via Durando, 84.
6. Gli atti soggetti a pubblicazione vengono affissi sia all'Albo Pretori del Comune di Vicenza, sia all'apposito eventuale Albo dell'Ente.

Art. 2 - Scopi
1. L'Opera Pia Cordellina si pone lo scopo di promuovere e sostenere l'istruzione e la formazione dei giovani senza distinzione di religione e di culto, rivolgendo particolare riguardo ai più bisognosi e meritevoli e destinando, a tale scopo, una quota delle proprie rendite patrimoniali, per prestazioni e servizi in tutto a in parte gratuiti.
2. Le iniziative e i servizi promossi dall'Istituzione sono rivolti prioritariamente ai giovani studenti iscritti e frequentanti le scuole operanti nel Comune di Vicenza, alle condizioni e con i criteri previsti in apposito regolamento. L'Ente opera nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Veneto e collabora con le Amministrazioni locali del territorio, nella promozione e gestione di servizi coerenti con gli scopi previsti dal presente statuto.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l'Ente può convenzionarsi secondo le normative vigenti in materia con altre IPAB o Enti pubblici o privati, non aventi scopo di lucro, per la gestione di uno o più servizi.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della gestione dell'Ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha competenza in materia di:
. modifiche statutarie;
. regolamenti;
. programmi annuali e pluriennali;
. bilancio preventivo e relative variazioni;
. conto consuntivo;
. dotazione organica e relativi ampliamenti e trasformazioni;
. convenzioni con altri enti per la gestione dei servizi istituzionali;
. partecipazioni a cooperative sociali o a società, nei limiti previsti dal presente
. statuto;
. alienazioni, acquisti,, permute, locazioni e comodato di immobili;.
. alienazioni ed acquisti di titoli;
. allocazioni delle somme provenienti da alienazioni d’immobili o titoli;
. appalti, incarichi professionali e contratti di mutuo;
. contratti e spese in genere che impegnino i bilanci dell'Ente per gli esercizi successivi;
. più in generale, in tutte le altre materie e in tutti gli altri atti in cui vi siano aspetti soggetti a valutazione discrezionale.
3. Ferma restando la collegialità delle funzioni deliberative, il Consiglio ha facoltà di demandare, con apposita regolamentazione, compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell'Ente ad uno o più Consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.
4. Le deliberazioni riguardanti le materie di cui al comma 3, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alle sole variazioni di bilancio, da adottarsi dal Presidente e da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta e, comunque, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.


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